Regolamento
recante disposizioni in materia di licenze individuali e di
autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso
privato
(G.U. Supplemento ordinario n. 300 del 28.12.2001)
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A1 - A1-2
- A1-3 - A2 -
A2-1 - A2-2
- A2-3 - A3 -
A3-1 - A3-2 -
A3-3
B1 - B1-1
- B2 - B2-1
C - C1 -
D - E - F
- G - H
CAPO
I
Attività di telecomunicazioni ad uso privato
Sezione 1^
Definizioni, scopo ed ambito di applicazione
Art.
1
Definizioni
Art.
2
Scopo ed ambito di applicazione
Art.
3
(Amministrazione dello Stato, organismi militari ed internazionali)
Sezione 2^
Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato
Art.
4
Licenza individuale
Art.
5
Autorizzazione generale
Art.
6
Libero uso
Sezione 3^
Procedure
Art.
7
Procedura di licenza individuale
Art.
8
Procedura di autorizzazione generale
Sezione 4^
Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso
privato
Art. 9
Validità
Art.
10
Domande e dichiarazioni
Art.
11
Requisiti
Art.
12
Obblighi
Art.
13
Sospensione - revoca - decadenza
Art.
14
Contributi
Art.
15
Adeguamento
Art.
16
Verifiche e controlli
Art.
17
Rinuncia
Art.
18
Requisiti delle apparecchiature
Art.
19
Frequenze
Art.
20
Bande collettive di frequenze
Art.
21
Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione
Art.
22
Sperimentazione
Art.
23
Servizi via satellite
Sezione 5^
(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti
un’assegnazione di frequenza)
Art.
24
Rilascio delle licenze individuali
Art.
25
Stazione radioelettrica
Art.
26
Risorsa spettrale
Art.
27
Emittenza privata
Sezione 6^
Servizio radiomobile professionale autogestito
Art.
28
Oggetto
Art.
29
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico
in tecnica multiaccesso autogestito
Art.
30
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito
Art.
31
Adeguamento dei sistemi esistenti
Sezione 7^
Radioamatori
Art.
32
Definizione
Art.
33
Patente
Art.
34
Tipi di autorizzazione
Art.
35
Requisiti
Art.
36
Dichiarazione
Art.
37
Nominativo
Art.
38
Attività di radioamatore all’estero
Art.
39
Calamità - contingenze particolari
Art.
40
Assistenza
Art.
41
Stazioni ripetitrici
Art.
42
Autorizzazioni speciali
Art.
43
Ascolto
Sezione
8^
Art.
44
Banda cittadina - CB
CAPO
II
Norme finali e transitorie
Art. 45
Estensione
Art.
46
Abrogazione
Art. 47
Entrata in vigore
Schema
di decreto del Presidente della Repubblica
"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali
e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato"
Visto l’articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966,
n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio
di stazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi
di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l’articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione
e la convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge
26 gennaio 1999, n. 25;
Visto l’articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge
di semplificazione 1998; Visti gli articoli 32 - bis e 32 - ter,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti
dall’art. 6 del Decreto - legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato
il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2000;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di adeguare gli istituti della concessione
e dell’autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali
e delle autorizzazioni generali introdotto dall’articolo 20, commi
4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000; Udito il parere dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile
2000; Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre
2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell’adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del...............................;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
i Ministri per le politiche comunitari, degli affari esteri, della
difesa, della giustizia, delle attività produttive, dell’interno,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; emana
il seguente regolamento:
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Capo I
(Attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Sezione
1^
(Definizioni, scopo ed ambito di applicazione)
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini delle disposizioni
del presente regolamento si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui
fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’
instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi,
esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un
servizio di telecomunicazioni svolto nell’interesse proprio dal
titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione
generale;
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività
di telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione generale", un’autorizzazione a svolgere
un’attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1. sulla base dell’istituto
del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla
produzione di apposita dichiarazione;
2. contestualmente alla
produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato;
e) "libero uso",
la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali
di telecomunicazioni senza necessità di licenza o di autorizzazione.
Art. 2
(Scopo ed ambito di applicazione)
Il presente capo:
a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso
privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione
generale; indica altresì le apparecchiature terminali ed i
dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni
generali ai fini dell’installazione di impianti e dell’esercizio
di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l’adeguamento delle concessioni e delle
autorizzazioni ad uso privato già rilasciate alle disposizioni di
cui alla lettera b).
Art. 3
(Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali)
1. Restano in vigore le disposizioni
dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316
del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
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Sezione 2^
(Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Art. 4
(Licenza individuale)
1. Una licenza individuale
è necessaria nel caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche
o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite
richiedenti un’assegnazione di frequenza, con particolare riferimento
a: sistemi:
a) fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
c) sistemi di ricerca spaziale;
d) sistemi di esplorazione della Terra;
e) sistemi di operazioni spaziali;
f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
h)sistemi di radioastronomia.
Art.
5
(Autorizzazione generale)
1.Un’autorizzazione generale è necessaria nel caso di:
a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione
di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a);
b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze
di tipo collettivo:
1) senza protezione
da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da
interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente
con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in
particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore
nonché le stazioni e gli impianti di cui all’articolo 41, comma
1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza,
compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC
70-03.
In particolare l’autorizzazione è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia
DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6,
comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan,
ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera
b);
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla
sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico,
ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina
della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese
quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque
l’emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso
sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio
fra diversi punti di una stessa nave;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attività sportive ed agonistiche;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente
ad esse collegate;
2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni
a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da
2.1) a 2.8)), comprese le comunicazioni in "banda cittadina
- CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la
possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi
atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate;
sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali
e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità
degli ascoltatori.
2. Le bande di
frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono
definite a norma dell’articolo 20.
Art.
6
(Libero uso)
1. Sono di libero
uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza
con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai
sensi dell’articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell’ambito del fondo,
ai sensi dell’articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi
dell’articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti
chiusi o con vincoli specifici;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza fili;
n) apriporta;
o) radiogiocattoli;
p) apparati per l’individuazione di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
2. Sono altresì
di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 183,
comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156
del 1973;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione:
non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione
del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di
frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono
definite a norma dell’articolo 20.
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Sezione 3^
(Procedure)
Art. 7
(Procedura di licenza individuale )
1. Nel caso di
richiesta di una licenza individuale di cui all’articolo 4, il soggetto
interessato è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni
una domanda, conforme al modello riportato nell’allegato A1, contenente
informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di
impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del
contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo ed il pagamento
del contributo annuo per l’impiego delle frequenze assegnate ai
fini dell’esercizio del collegamento nonché il rispetto delle norme
di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione
ed urbanistiche.
2. Alla domanda
di cui all’allegato A1 deve essere acclusa la documentazione seguente:
a) un progetto
tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle
normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale delle risorse
spettrali con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di
copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda
di canale, al numero di ripetitori; il progetto è elaborato secondo
i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto
abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica
particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare,
esso deve indicare:
1. il tipo,
l’ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche,
tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende una
stazione costituita da uno o più trasmettitori o ricevitori
o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli apparecchi
accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni
in un determinato punto;
2. le frequenze,
comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende
gestire, di cui si propone l’utilizzazione;
3.il numero
delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato D per i soggetti
per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) l’attestato dell’avvenuto versamento del contributo iniziale
a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’istruttoria amministrativa.
3. Il Ministero
delle comunicazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda,
comunica l’avvio del procedimento istruttorio.
4. Il Ministero
delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari
e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all’interessato,
entro centoventi giorni.
5. Se in corso
d’esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi informativi
da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati al presente
regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre
trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni
necessarie che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni
dalla richiesta.
6. Il Ministero
delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari;
qualora la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero
comunica all’interessato l’archiviazione della domanda.
7. Ogni variazione
degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione,
che si intenda apportare successivamente al rilascio della licenza
individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro
quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all’interessato
la necessità di presentare una nuova domanda di licenza.
8. L’installazione
o l’esercizio di una stazione radioelettrica non possono avvenire
prima del rilascio della relativa licenza individuale.
9. Allo scopo
di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale, dalla
licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso
in esclusiva delle frequenze assegnate.
10. Una licenza
individuale non può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e
sotto qualsiasi forma, senza l’assenso del Ministero delle comunicazioni.
Art. 8
(Procedura di autorizzazione generale)
1. Il soggetto,
che intende conseguire un’autorizzazione generale, è tenuto ad inviare
al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello
riportato nell’allegato B1, nel caso di cui all’articolo 5, comma
1, lettera a), e B2 per l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall’articolo
37.
2. La dichiarazione
contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni
circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare,
ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi quali
quello del pagamento del contributo annuo per l’attività di vigilanza
e controllo nonché quello dell’osservanza delle norme di sicurezza,
di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico,
ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto
abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato
D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo
di rimborso delle spese riguardanti l’istruttoria amministrativa
e del contributo per l’attività di vigilanza e controllo relativo
al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche
a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato, sulla scorta del
verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero
delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell’autorizzazione
generale.
4. Qualora il Ministero non comunichi all’interessato un provvedimento
negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione,
di cui al comma 1, l’autorizzazione generale si intende acquisita
sulla base dell’istituto del silenzio-assenso.
5) Se l’attività non può essere avviata, a seguito di intervento
del Ministero delle comunicazioni, l’interessato ha diritto al rimborso
del contributo versato per verifiche e controlli.
6) Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2),
il soggetto è tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le
informazioni di cui al modello riportato nell’allegato C, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 45. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2,
fatta eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione
dà titolo ad avviare contestualmente l’attività di telecomunicazioni
oggetto della dichiarazione stessa.
7) Il titolare dell’autorizzazione generale è tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
8) Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale,
entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,
comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione.
La cessione dell’autorizzazione generale è comunicata al Ministero
delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro
trenta giorni.
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Sezione 4^
(Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso
privato)
Art.
9
(Validità)
1. Le licenze individuali
e le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci
anni e sono rinnovabili.
2. La validità delle licenze
individuali è indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle
comunicazioni, tenendo anche conto dell’eventuale richiesta dell’interessato;
nel provvedimento è stabilito anche il periodo entro il quale deve
essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima
della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali
l’interessato può fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto
previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il
Ministero delle comunicazioni può intervenire al riguardo in sede
di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validità
deve coincidere con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
5. L’interessato può richiedere,
motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono
tali quelle con validità inferiore all’anno; ugualmente l’interessato
può fissare una validità temporanea, inferiore all’anno, nella dichiarazione
finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze
e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.
Art. 10
(Domande e dichiarazioni)
1. Le domande di licenza individuale
e le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere consegnate direttamente
all’ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo
8, tiene luogo della licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda
o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da più soggetti,
deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere
i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
Art. 11
(Requisiti)
1. Le licenze individuali
e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni
7^ e 8^, possono essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche
dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato
appartenente all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a
condizione che, relativamente all’OMC, siano state ratificate le
inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Non può conseguire il titolo
chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 12
(Obblighi)
1. Il titolare di licenza individuale
e di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività
o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico
riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature
nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, che ha titolo
ad esplicare attività di telecomunicazioni ad uso privato, è tenuto
a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di
salute della popolazione, di protezione ambientale nonché le norme
urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di
assetto territoriale.
3. Ai fini dell’installazione
o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili
e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’interessato
è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti
di sicurezza aeronautici.
Art. 13
(Sospensione - revoca - decadenza)
1. In caso di inosservanza
degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello
del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale
e l’autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta
giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando,
a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore
inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza
o dall’autorizzazione è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti
previsti dal presente regolamento.
Art. 14
(Contributi)
1. La disciplina dei contributi
inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali
è dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all’articolo
20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15
(Adeguamento)
1. In sede di prima applicazione
del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in
atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono
automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali
sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento cessano di avere validità le concessioni
e le autorizzazioni concernenti l’utilizzo di apparecchiature terminali
e di dispositivi per i quali l’articolo 6 prevede il libero uso.
3. Alla data di entrata in
vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni
generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni
a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione
o da quella dell’ultimo rinnovo: ai titolari è consentito di rinunciare
alla licenza o all’autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16
(Verifiche e controlli)
1. Il titolare di licenza
individuale e di autorizzazione generale è tenuto a consentire le
verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità
dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del
Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti
controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono
tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal
presente regolamento è svolto, ferme restando le competenze degli
organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni
ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.
Art. 17
(Rinuncia)
1. Gli interessati possono
rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale
entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata
della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate
anche direttamente all’ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.
Art. 18
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature impiegate
per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269 , devono essere rispondenti
alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica,
di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle
specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 19
(Frequenze)
1. L’utilizzazione delle frequenze
deve conformarsi alla normativa in vigore nell’ordinamento italiano.
Art. 20
(Bande collettive di frequenze)
1. Con provvedimenti del Ministero
delle comunicazioni sono definite:
a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
è prevista dagli articoli 5 e 6;
b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla
direttiva 1999/5/CE;
c) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate
dalla direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature
di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 21
(Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione)
1. È consentito alle reti ed
ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso
del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche
di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento
delle finalità proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni
generali nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio di apparecchiature
in libero uso.
2. È consentita l’interconnessione fra reti di telecomunicazione
ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza,
alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e
del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e
di difesa dell’ambiente e del territorio nonché la sicurezza della
navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l’interconnessione
sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale è presentata
apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo
progetto tecnico.
Art. 22
(Sperimentazione)
1. È consentita la sperimentazione
di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio
di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione
generale temporanea. La licenza e l’autorizzazione hanno validità
massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda
o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva
di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati
conseguiti, entro sessanta giorni.
Art. 23
(Servizi via satellite)
1. Il rilascio delle licenze
individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti
i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite per
uso privato sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta
delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997,
n. 55, ed in particolare dall’articolo 11, comma 3.
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Sezione 5^
(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti
un’assegnazione di frequenze)
Art. 24
(Rilascio delle licenze individuali)
1. Le licenze individuali sono
rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze
individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura
pubblica.
3. Il rilascio a soggetti privati
delle licenze individuali per l’impianto o l’esercizio di stazioni
radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del
terziario.
Art.
25
(Stazione radioelettrica)
1. Ogni stazione radioelettrica
che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito
documento di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni,
contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale
nonché i dati significativi della stazione stessa.
Art. 26
(Risorsa spettrale)
1. Nel caso in cui la risorsa
spettrale assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del
soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte,
dal soggetto stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione
o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario,
a revocare la licenza stessa.
Art. 27
(Emittenza privata)
1. Per i collegamenti in diretta
attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui
all’articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le
emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle
bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze.
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Sezione
6^
(Servizio radiomobile professionale autogestito)
Art. 28
(Oggetto)
1. Il servizio radiomobile
professionale, per il quale è richiesta la licenza individuale,
è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni
di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette
di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati,
includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata
prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico
in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una
o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio radiomobile
professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile
professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione,
la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio), così come definita
dall’ETSI (european telecommunication standard institute).
5. L’impiego di standard diversi
dal TETRA con l’individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato
da apposito regolamento.
Art.
29
(Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico
in tecnica multiaccesso autogestito)
1. Le coppie di frequenza in
banda VHF elencate nell’allegato E e le coppie di frequenza in banda
UHF elencate nell’allegato F possono essere utilizzate per il servizio
radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso
che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali
analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando
anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio
radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di
frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche
le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema
stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all’allegato G.
3. Rimangono valide le assegnazioni
in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, fino alla relativa scadenza,
non oltre comunque il periodo previsto dall’articolo 31.
Art. 30
(Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito)
1. Sono riservate al servizio
radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all’articolo
28, le frequenze indicate nell’allegato H.
2. Ulteriori coppie di frequenze
possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema
di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste
per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.
Art. 31
(Adeguamento dei sistemi esistenti)
1. I sistemi radiomobili professionali
in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in
esso contenute entro tre anni dalla suddetta data.
Sezione
7^ (Radioamatori)
Art.
32
(Definizione)
1. L’attività di radioamatore
consiste nell’espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio
chiaro o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente
su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale,
di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che
si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente
personale senza alcun interesse di natura economica.
2. L’attività di radioamatore
può essere svolta, al di fuori della sede dell’impianto, con apparato
portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33
(Patente)
1. Per conseguire l’autorizzazione
generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore
è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente
di operatore, di classe A o di classe B, di cui all’articolo 34.
2. Per il conseguimento delle
patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove
di esame.
Art. 34
(Tipi di autorizzazione)
1. L’autorizzazione generale
per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è di due
tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle
classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1°
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1991.
2. Il titolare di autorizzazione
generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di
frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite
con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione
generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande
di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o
superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.
Art. 35
(Requisiti)
1. L’impianto o l’esercizio
della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o
dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 36
(Dichiarazione)
1. La dichiarazione di cui
all’articolo 8, commi 1 e 2, in regola con l’imposta di bollo, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo già acquisito, come disposto dall’articolo 37,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono
allegate:
a) l’attestazione del versamento
dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
la potestà dei genitori o la tutela.
Art. 37
(Nominativo)
1. A ciascuna stazione di radioamatore
è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che
non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere
acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione
di cui all’articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione
del nominativo stesso.
Art. 38
(Attività di radioamatore all’estero)
1. I cittadini di Stati appartenenti
alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata
ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione
di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la
propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso
quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti
in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo
35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti
alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero
delle comunicazioni l’attestazione della rispondenza della autorizzazione
generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio
1991.
3. L’impianto o l’esercizio
della stazione di radioamatore , in occasione di soggiorno temporaneo
in Paese estero, è soggetto all’osservanza delle disposizioni del
regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della
CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art.
39
(Calamità - contingenze particolari)
1. L’Autorità competente può,
in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse
pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare
speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32.
Art. 40
(Assistenza)
1. Può essere consentita ai
radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione
di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero
delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti,
della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 41
(Stazioni ripetitrici)
1. Le associazioni a carattere
nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire,
nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 8, commi 1
e 2, e 38, l’autorizzazione generale per l’installazione o l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione o l’esercizio
di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione.
La stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo
37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B
preceduta da una sbarra.
Art. 42
(Autorizzazioni speciali)
1. Oltre che da singole persone
fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio
di stazione di radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari;
la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare
la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi d’istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente
costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività
istituzionali.
2. L’esercizio della stazione
deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente
indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti
di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 35 per il conseguimento
dell’autorizzazione generale connessa all’impianto od all’esercizio
di stazione di radioamatore.
Art. 43
(Ascolto)
1. È libera l’attività di
solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di
radioamatore.
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Sezione 8^
Art. 44
(Banda cittadina - CB)
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”, previa la dichiarazione
di cui all’articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di
età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a
due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti per l’istruttoria
e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni
in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso
su richiesta delle autorità competenti.
Capo II
(Norme finali e transitorie)
Art. 45
(Estensione)
1. Ai sensi dell’articolo 20 - bis della legge 15 marzo 1997, n.
59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401,
402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni , sono estese
alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento
per le quali è richiesta la licenza individuale o l’autorizzazione
generale.
Art. 46
(Abrogazione)
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l’accertamento della regolarità
dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002,
salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal
presente regolamento.
Roma, addì 5 ottobre 2001
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